REQUISITI MEDIATORE DEL DIPORTO
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MEDIATORE DEL DIPORTO
Per partecipare al corso e svolgere l’attività, sono necessari i seguenti requisiti:
- essere cittadino italiano o di Stati membri dell’Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia.
- Età minima di 18 anni.
- Requisiti di onorabilità previsti per i mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478.
- Essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di diploma di istruzione e formazione professionale ovvero di titolo di studio riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane.
- Salvo che siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione o che il reato sia estinto, non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni.
- Aver partecipato e completato con esito positivo il corso di formazione teorico-pratico erogato da un centro di formazione autorizzato, conseguendo l’attestato di frequenza che consente di poter partecipare al successivo esame abilitante che verrà indetto e svolto presso la Camera di Commercio ove si intende stabilire l’attività lavorativa.
DECRETO 6 agosto 2021, n. 151 Regolamento recante modalità di iscrizione al registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l’attività di mediatore del diporto. (GU Serie Generale n.264 del 05-11-2021)
DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2005, n. 171 (artt.49-ter e 49-quater)
