IN QUALI CASI E’ NECESSARIA L’ABILITAZIONE DI MEDIATORE DEL DIPORTO
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MEDIATORE DEL DIPORTO
È Mediatore del Diporto colui che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, due o più parti per la conclusione di:
- contratti di costruzione,
- compravendita,
- locazione,
- noleggio,
- ormeggio di unità da diporto.
Figura professionale della nautica da diporto prevista dall’art 49 ter e 49 quater del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e s.m.i.
A titolo esemplificativo e non esaustivo di seguito esponiamo alcuni esempi dell’attività di mediatore del diporto.
- Il CONTO VENDITA (contratto estimatorio): consiste nell’affidare a qualcuno uno o più beni con la finalità di porli in vendita. Questo sistema è usato, nei rapporti tra produttore o fornitore e venditore, quando quest’ultimo accetta di mettere il proprio spazio o capacità professionale a disposizione per i prodotti da assumere in “conto vendita” per conto di questi, evitando (non acquistandoli direttamente) il rischio di invenduto. Nel caso specifico, quindi il fornitore colui è che vuole vendere un natante, imbarcazione o nave, il venditore è il Mediatore del Diporto che mette a disposizione i suoi spazi e le risorse per garantire la massima visibilità ed il massimo profitto possibile dalla vendita.
- AGENZIE ALTRI SERVIZI, PIATTAFORME WEB PER IL CHARTER NAUTICO E PUNTI DI ORMEGGIO: consiste nell’affidare all’intermediario o alla piattaforma web la “pubblicità e la possibilità di prenotazione”, di uno o più unità da diporto, con la finalità di porli in locazione, noleggio o deposito.
